Superbonus, plusvalenze sugli immobili: cosa cambia per chi vende casa

Il senato ha approvato il disegno di legge che prevede tutta una serie di agevolazioni fiscali rivolte al settore dell’edilizia.

Il senato ha presentato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026. Tra le disposizioni di maggiore impatto per il settore dell’edilizia ci sono gli articoli 18, 21 e 23. Questi argomentano nel dettaglio le agevolazioni fiscali che ci saranno per il settore edilizio.

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Incentivi per il settore edilizio – news.notizieflash.com

L’articolo 18 si occupa delle plusvalenze sugli immobili. In caso di vendita, chi ha ristrutturato una seconda casa e ha eseguito interventi agevolati dal Superbonus, entro dieci anni dalla loro conclusione, vedrà formarsi una plusvalenza tassata al 26% sul loro reddito.

Superbonus per il settore edilizio: in cosa consiste

Sono esclusi dall’ambito applicativo della norma, gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei cinque anni antecedenti alla cessione. Viene inoltre stabilito che non concorrono al computo dei costi inerenti al bene quelli relativi agli interventi che danno diritto al Superbonus agevolati nella misura del 110 per cento per i quali il beneficiario abbia esercitato le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura praticato dal fornitore. La norma si applicherà alle cessioni a partire dal 1° gennaio 2024.

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Cosa cambia per chi vende casa – news.notizieflash.com

L’articolo 21 prevede invece controlli sui redditi catastali delle unità immobiliari interessate da interventi agevolati dal Superbonus. L’Agenzia delle entrate effettuerà specifiche verifiche sulla base di apposite liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati. In caso di presentazione della dichiarazione di variazione dello stato dei beni, l’Agenzia eseguirà i controlli di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Laddove, invece, non risulti effettuata la presentazione di tale dichiarazione, è prevista la possibilità per l’Agenzia delle entrate di inviare al contribuente un’apposita comunicazione. Ai sensi dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Infine, l’articolo 23 modifica l’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78. Questo prevede una ritenuta del 8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari. Relativo ai pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. La ritenuta viene aumentata dall’8% all’11% a decorrere dal 1° marzo 2024, allineandosi all’ammontare ordinariamente previsto dall’ordinamento tributario.

Come si può notare, le disposizioni contenute nei tre articoli del disegno di legge di Bilancio 2024 hanno importanti ripercussioni per chi vende casa. I proprietari di seconde case dovranno pagare una tassa del 26% sul reddito generato dalla vendita. Questa disposizione è volta ad evitare che i proprietari vendano le loro seconde case subito dopo averle ristrutturate solo per farne profitto.

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